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Conto Energia

In cosa consiste

Come accedere al Conto Energia

Conto Energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Esso arriva per la prima volta in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l’approvazione da parte del Parlamento italiano del D.lgs. 387/2003.

Primo Conto Energia.

Secondo Conto Energia.

Terzo Conto Energia.

Quarto Conto Energia

(Fonte: Gestore dei Servizi Energetici)

Dopo una lunga attesa e numerosi contrasti, il Quarto Conto Energia è stato firmato il 5 maggio 2011 dai ministri competenti. Questo nuovo Conto Energia, sostituisce dal 1 giugno 2011 il Terzo Conto Energia, entrato in vigore a gennaio 2011 e che avrebbe dovuto guidare il mercato fotovoltaico italiano fino al 2013. Al 15 maggio 2011, dunque ad appena due settimane dalla sua chiusura definitiva, il Gestore dei Servizi Energetici ha presentato nel corso di un’audizione alla Commissione Ambiente della Camera il bilancio della breve esperienza del Terzo Conto Energia.

Grazie al Decreto 5 maggio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 109 del 12/05/2011, il Quarto Conto Energia stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, sostituendo, a partire dal 1 giugno 2011, il precedente Terzo Conto Energia del 24/08/10, le cui tariffe incentivanti sono state rese applicabili solo fino alla data del 31 maggio 2011 (anziché fino al 2013, come era previsto dal suo testo) dal “Decreto Romani sulle rinnovabili” del 03/03/2011.

Il Quarto Conto Energia prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti e alcune novità, ma anche i prezzi di materiali e impianti, sia grazie alle nuove tecnologie sia per il fatto che i costi dei pannelli tradizionali erano in realtà tenuti “artificialmente” alti dai produttori, tendono a calare, adeguandosi ai nuovi incentivi, e rimane elevata la convenienza a investire nel fotovoltaico.

Il Quarto Conto Energia, sulla falsariga del precedente Conto Energia, di fatto distingue gli impianti fotovoltaici innanzitutto nelle 5 seguenti grandi tipologie piuttosto diverse fra loro:

  1. impianti su edifici (cioè su facciate, tetti, etc.), ma non integrati negli stessi o non “innovativi”;
  2. impianti a terra;
  3. impianti su serre, pensiline, tettoie o pergole;
  4. impianti con caratteristiche innovative integrati negli edifici (vetri fotovoltaici, moduli per facciate, tegole fotovoltaiche, coperture in film sottile, etc.);
  5. impianti a concentrazione.

In aggiunta, il Quarto Conto Energia introduce, per gli impianti di tipo (1), (2) e (3), la distinzione tra “piccoli” e “grandi” impianti: sono definiti piccoli impianti quelli realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1 MW, e tutti gli impianti di tipo (b) e (c) con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di “scambio sul posto”, nonché gli impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici e aree di Amministrazioni pubbliche; sono definiti grandi impianti gli altri.

Principali caratteristiche del quarto Conto Energia

NUOVO REGIME DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCENTIVI

Il Quarto Conto Energia prevede un nuovo sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata che entrerà a regime a partire dal 2013. Nel periodo transitorio è prevista una diminuzione progressiva necessaria per allineare il nostro Paese ai livelli comunitari e assicurare la salvaguardia degli investimenti in corso. Inoltre un tetto di spesa massima e un registro tenuto dal GSE solo sui grandi impianti (superiori a 1 MWp su tetto e 200 kWp a terra), consentiranno di limitare i fenomeni speculativi.

La tariffa percepita viene determinata dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto, con la garanzia del rispetto dell’iter di connessione da parte del gestore di rete, in conformità con i tempi e le relativi sanzioni previste dall’AEEG. Con questo nuovo sistema si prevede di raggiungere la grid parity, e cioè la competitività della tecnologia, già al 2017.

BONUS AMIANTO, AREE DI BONIFICA E PRODUZIONE UE

Il Quarto Conto Energia prevede inoltre una serie di strumenti per rafforzare e potenziare la filiera industriale europea attiva nella produzione di impianti fotovoltaici, quali:
  • premi per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonificare o soggette a recupero ambientale, per i moduli su barriere fonoassorbenti;
  • vengono inoltre introdotti determinati requisiti di garanzia, efficienza e innovazione degli impianti, al rispetto dei quali sono previsti livelli di incentivazione più elevati, a vantaggio dei consumatori e della qualità del Made in EU.

Il Quarto Conto Energia si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016. Per ottenere gli incentivi il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante.

Per il Quarto Conto Energia se il periodo fra la data di connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico (data di entrata in esercizio) e la data di invio della richiesta di concessione delle tariffe al GSE è:

  • non superiore ai 15 giorni, allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell’impianto alla rete elettrica compreso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE;
  • superiore ai 15 giorni, allora il GSE riconoscerà la tariffa vigente riferita alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico per i 20 anni successivi alla data di connessione dell’impianto alla rete elettrica, escluso il periodo intercorso fra la data di entrata in esercizio e la data della richiesta di concessione delle tariffe al GSE.

La potenza massima installabile da parte di persone fisiche senza partita IVA è di 20 kWp. Per impianti di taglia superiore è necessaria la partita IVA (si veda la Risoluzione Agenzia delle Entrate 13/E del 19/1/2009).

SOLO PER I GRANDI IMPIANTI: TETTI MASSIMI ANNUALI DI SPESA E DI POTENZA INSTALLATA

Secondo il Quarto Conto Energia, i limiti di incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi con riferimento a ciascun periodo.

Per il 2011 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI:

  • 300 milioni di Euro di incentivi (orientativamente 1.200 MW di potenza).

Per il 2012 sono fissate le seguenti soglie INSUPERABILI:

  • I semestre: 150 milioni di Euro di incentivi (orientativamente 770 MW di potenza);
  • II semestre. 130 milioni di Euro di incentivi (orientativamente 720 MW di potenza).

Non concorrono alla soglia i piccoli impianti su edifici sotto i 1.000 kWp e in “scambio sul posto”.

Gli impianti che entrano direttamente fino al 31 agosto 2011 partecipano a occupare la relativa soglia di spesa. Per il 2013-2016 l’eventuale superamento della soglia determina solo il passaggio alla tariffa successiva. Le liste non sono soggette a scorrimento. Eventuali risorse liberate dall’esclusione di alcuni impianti si riallocano nel periodo successivo.

MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI PER I GRANDI IMPIANTI

I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.

Per gli anni 2011 e 2012, i grandi impianti che non sono entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:

  1. l’impianto è stato iscritto in un apposito registro gestito dal GSE, in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento. A tal fine, il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all’incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011. Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all’articolo 8 per l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
  2. la certificazione di fine lavori dell’impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Le nuove tariffe a confronto

Le tariffe previste dal Quarto Conto Energia variano a seconda delle classi di impianti, quindi si hanno 5 tipi di tariffe diverse.

1. INCENTIVI PER IMPIANTI “CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE INTEGRATI”

Nel Quarto Conto Energia, l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative integrati negli edifici che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione o rifacimento totale, entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante individuata nella Tabella 1, qui sotto riportata. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Tali incentivi prevedono, per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1 giugno e il 31 dicembre del 2011, le tariffe riportate nella sottostante Tabella 1, mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 2). Si noti che gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento di sistemi fotovoltaici preesistenti possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva (fermo restando quanto stabilito in proposito dall’art. 24 del decreto legislativo n.28/2011).

Intervallo di potenza (kW)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

1<P<200

0,427

200<P<1000

0,388

P>1000

0,359


Tabella 1: Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011.


 

I Semestre 2012

II Semestre 2012

Intervallo di potenza (kW)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

1<P<200

0,418

0,410

200<P<1000

0,380

0,373

P>1000

0,352

0,345


Tabella 2: Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio nel I e nel II semestre del 2012.

2. INCENTIVI PER I SISTEMI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE

L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione o rifacimento totale, entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante individuata nella tabella qui sotto riportata. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Tali incentivi prevedono, per gli impianti che entrano in esercizio tra il 1 giugno e il 31 dicembre del 2011, le tariffe riportate nella sottostante Tabella 3, mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 4). Si noti che gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento di sistemi fotovoltaici preesistenti possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva (fermo restando quanto stabilito in proposito dall’art. 24 del decreto legislativo n.28/2011).

Intervallo di potenza (kW)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

1<P<200

0,359

200<P<1000

0,310

P>1000

0,272


Tabella 3: Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio dal 1 giugno 2011.

 

I Semestre 2012

II Semestre 2012

Intervallo di potenza (kW)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

Tariffa corrispondente (€/kWh)

1<P<200

0,352

0,345

200<P<1000

0,304

0,298

P>1000

0,266

0,261


Tabella 4: Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio nel I e nel II semestre del 2012.

3. INCENTIVI PER GLI IMPIANTI REALIZZATI SU UN EDIFICIO

Anche il Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici su edifici (cioè su facciate, tetti, etc.), ma non integrati negli stessi edifici o non “innovativi” (come sono invece, ad es., i vetri fotovoltaici e le coperture in film sottile integrate), stabilisce degli incentivi riconosciuti per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tali incentivi prevedono, per il 2011, tariffe diverse a seconda del mese di entrata in esercizio (Tabella 5), mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 6). Limitatamente al periodo dall’1/06/11 al 31/12/11 e a tutto l’anno 2012, i piccoli impianti realizzati su edifici (definiti come quelli che hanno una potenza non superiore a 1 MW) sono ammessi all’incentivo senza limite alcuno, mentre i grandi impianti (cioè oltre 1 MW) sono ammessi al regime incentivante del Conto Energia soltanto nei limiti o “tetti” di costo annuo (corrispondenti a obiettivi indicativi di potenza annui) predefiniti dal Quarto Conto Energia.

Intervallo di potenza in (kWp)

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1<P<3

0,387

0,379

0,368

0,361

0,345

0,320

0,298

3<P<20

0,356

0,349

0,339

0,325

0,310

0,288

0,268

20<P<200

0,338

0,331

0,321

0,307

0,293

0,272

0,253

200<P<1000

0,325

0,315

0,303

0,298

0,285

0,265

0,246

1000<P<5000

0,314

0,298

0,280

0,278

0,256

0,233

0,212

P>5000

0,299

0,284

0,269

0,264

0,243

0,221

0,199


Tabella 5: Le tariffe per gli impianti su edificio che entrano in funzione nel corso del 2011.

Intervallo di potenza in (kWp)

I Semestre 2012

II Semestre 2012

1<P<3

0,274

0,252

3<P<20

0,247

0,227

20<P<200

0,233

0,214

200<P<1000

0,224

0,202

1000<P<5000

0,182

0,164

P>5000

0,171

0,154


Tabella 6: Le tariffe per gli impianti su edificio che entrano in funzione nel corso del 2012.

4. INCENTIVI PER GLI IMPIANTI REALIZZATI SU SERRE, PENSILINE ETC.

Per gli impianti fotovoltaici su serre, pensiline, tettoie o pergole, il Quarto Conto Energia stabilisce degli incentivi riconosciuti e costanti per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Tali incentivi prevedono, per il 2011, tariffe diverse a seconda del mese di entrata in esercizio (Tabella 7), mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 8). Limitatamente al periodo dall’1/06/11 al 31/12/11 e a tutto l’anno 2012, i piccoli impianti su serre, pensiline, etc. (definiti come quelli con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su aree delle Amministrazioni pubbliche) sono ammessi all’incentivo senza limite alcuno, mentre i grandi impianti (ovvero gli altri) sono ammessi al regime incentivante del Conto Energia solo nei limiti o “tetti” di costo annuo (corrispondenti ad altrettanti obiettivi indicativi di potenza annui) predefiniti dal Quarto Conto Energia.

Intervallo di potenza in (kWp)

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1<P<3

0,3655

0,3580

0,3475

0,3130

0,3235

0,3005

0,2795

3<P<20

0,3375

0,3305

0,320

0,3070

0,2930

0,2720

0,2530

20<P<200

0,3220

0,3155

0,3060

0,2890

0,2755

0,2560

0,2385

200<P<1.000

0,3080

0,2955

0,2830

0,2715

0,2590

0,2375

0,2175

1000<P<5.000

0,2955

0,2810

0,2650

0,2605

0,2395

0,2170

0,1965

P>5.000

0,2815

0,2675

0,2535

0,2475

0,2275

0,2060

0,1855


Tabella 7: Le tariffe per gli impianti su serre e pensiline che entrano in funzione nel corso del 2011.

Intervallo di potenza in (kWp)

I Semestre 2012

II Semestre 2012

1<P<3

0,2570

0,2365

3<P<20

0,2330

0,2145

20<P<200

0,2195

0,2015

200<P<1000

0,1980

0,1785

1000<P<5000

0,1690

0,1520

P>5000

0,1595

0,1435


Tabella 8: Le tariffe per gli impianti su serre e pensiline che entrano in funzione nel corso del 2012.

5. INCENTIVI PER GLI IMPIANTI REALIZZATI A TERRA

Anche il Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici a terra stabilisce degli incentivi riconosciuti per 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, e costanti per tutto il periodo di incentivazione. Tali incentivi prevedono, per il 2011, tariffe diverse a seconda del mese di entrata in esercizio (Tabella 9), mentre le tariffe per il 2012 dipendono dal semestre di entrata in esercizio (Tabella 10). Limitatamente al periodo dall’1/06/11 al 31/12/11 e a tutto l’anno 2012, i piccoli impianti a terra (definiti come quelli con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su aree delle Amministrazioni pubbliche) sono ammessi all’incentivo senza limite alcuno, mentre i grandi impianti (ovvero gli altri) sono ammessi al regime incentivante del Conto Energia solo nei limiti o “tetti” di costo annuo (corrispondenti ad altrettanti obiettivi indicativi di potenza annui) predefiniti dal Quarto Conto Energia.

Intervallo di potenza in (kWp)

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1<P<3

0,344

0,337

0,327

0,316

0,302

0,281

0,261

3<P<20

0,319

0,312

0,303

0,289

0,276

0,256

0,238

20<P<200

0,306

0,300

0,291

0,271

0,258

0,240

0,224

200<P<1000

0,291

0,276

0,263

0,245

0,233

0,210

0,189

1000<P<5000

0,277

0,264

0,250

0,243

0,223

0,201

0,181

P>5000

0,264

0,251

0,238

0,231

0,212

0,191

0,172


Tabella 9: Le tariffe per gli impianti a terra che entrano in funzione nel corso del 2011.

Intervallo di potenza in (kWp)

I Semestre 2012

II Semestre 2012

1<P<3

0,240

0,252

3<P<20

0,219

0,202

20<P<200

0,206

0,189

200<P<1000

0,172

0,155

1000<P<5000

0,156

0,140

P>5000

0,148

0,133


Tabella 10: Le tariffe per gli impianti a terra che entrano in funzione nel corso del 2012.

Principali novità nei premi aggiuntivi

Le tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:

  1. contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  2. contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado e il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici e immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
  3. contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera 1) e 2), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
  4. contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
  5. contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
  6. contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
  7. finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  8. benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Gli incentivi NON SONO APPLICABILI se in relazione all’impianto fotovoltaico sono state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

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